1° gennaio 1997 - 26
settembre 2000 per la parte normativa
1° gennaio 1997 - 26 settembre 1998 per la parte economica
CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO
26 SETTEMBRE 1996
PER I GENERICI DIPENDENTI DA IMPRESE DI
PRODUZIONE CINEAUDIOVISIVA
(rinnova il C.C.N.L. 7 maggio 1982)
Indice
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Visita
medica
Art.
4 - Natura dei contratti individuali
Art. 5 -
Contratti individuali
Art. 6 -
Livelli retributivi
Art. 7 - Orario
di lavoro
Art.
8 - Lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo
Art. 9 -
Gratifica natalizia
Art.
10 - forfettizzazione istituti normativi (trattamento economico per ferie,
gratifica natalizia, premio annuo, festività, T.F.R. e modalità di Pagamento.
Art. 11 - Festività
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Premio
annuo
Art.14 - Mensa
Art.
15 - Rimborso spese trasporto e scelta
Art
.16 - Mancata prestazione, forza maggiore, impossibilità sopravvenuta
Art. 17 -
Indennità per abiti
Art 18 -
Visita d'inventario
Art. 19
- Lavori fuori stabilimento
Art. 20 - Diarie
Art.
21 - Assegni per il nucleo familiare
Art.
22 - Modalità di pagamento della retribuzione
Art .23 -
Infortuni sul lavoro
Art. 24 -
Previdenze sociali
Art. 25 -
Custodia indumenti
Art.
26 - Provvedimenti disciplinari
Art. 27 -
Multe e sospensioni
Art.
28 - Licenziamento per mancanze.
Art. 29- T.F.R.
Art.
30- Cessazione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 31 - Reclami
Art. 32 -
Relazioni sindacali
Art. 33
- Accordi Interconfederali
Art.
34 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 35 -
Decorrenza e durata
Protocollo aggiuntivo
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 GENNAIO 1962, N° 609 (Supplemento ordinario
n.°1 alla GAZZETTA UFFICIALE n. 167 del 4/7/1962)
Accordo collettivo nazionale 31 ottobre 1951
relativo alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici
cinematografici.
Lettera dell'Unione Produttori alle
Organizzazioni Sindacali
ACCORDO
ECONOMICO COLLETTIVO PER LE COMPARSE
CINEMATOGRAFICHE
Addì 26 settembre 1996, in Roma, tra l'UNIONE
NAZIONALE Produttori FILM dell'ANICA in persona del suo Presidente Gianni
Massaro; con la partecipazione di una delegazione composta da: Maurizio Amati,
Pietro Innocenzi e Monica Venturini con l'assistenza dell'Ufficio Sindacale
della ANICA in persona del signor Giovanni Cardoni;
e
la SLC-CGIL, in persona di …. la FIS-CISL in
persona di , la UILSIC-UIL, in persona di
PREMESSO
che le Organizzazioni stipulanti il presente
contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le
richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di
trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle aziende di poter
programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta
la durata del contratto;
- che in relazione a ciò' le parti assumono
l'impegno di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli,
compreso quello di azienda, il presente contratto per il periodo di relativa
validità;
nel quadro di quanto sopra convenuto è stato
raggiunto il seguente accordo per la stipulazione di un contratto collettivo
nazionale di lavoro che rinnova il C.C.N.L. 7 maggio 1982, da valere per i
generici cinematografici addetti alla produzione cineaudiovisiva, che
costituisce il rinnovo, con le modifiche convenute, del C.C.N.L. per i generici
cinematografici del 7 maggio 1982, il cui testo rimane in vigore, laddove non
espressamente modificato.
Le parti contraenti dichiarano superati e
migliorati nel loro contenuto, sia per la parte economica che per la parte
normativa dai successivi intervenuti rinnovi e dalla evoluzione
economico-sociale intercorsa nel frattempo, i precedenti contratti collettivi,
sia corporativi che post corporativi per i generici cinematografici, i
capigruppo e le comparse, che pertanto sono da intendersi decaduti e non più
applicabili.
Deve intendersi per generico cinematografico,
colui che compare sulla scena quale elemento numerico complementare della scena
senza interpretare un determinato personaggio o un preciso ruolo, inserito in
modo appropriato nel contesto scenico in modo da consentire inquadrature
ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute.
Egli diviene una componente caratterizzante
di un quadro d'insieme, una Parte composita di un'azione scenica che presta la
sua attenzione sui vari elementi diversificanti.
In tale spirito le Organizzazioni stipulanti,
tenuto conto dell'evoluzione verificatasi nelle esigenze della produzione
cinematografica, decidono di comune accordo che nella lavorazione di film
saranno normalmente occupati solo lavoratori generici, fatta eccezione per il
caso di prestazioni tipicamente individualizzate, secondo particolari esigenze
sceniche o artistiche e cioè di figurazioni che vanno regolate come attori di
piccoli ruoli, oppure comparse ove a tali particolari esigenze si accompagni la
occasionalità.
Il presente contratto varrà esclusivamente
per le persone ingaggiate quali generici dalle Produzioni cineaudiovisive,
escludendosi a tale fine le prestazioni occasionali (comparse), casuali o
promozionali, o l'impiego di reparti militari e di polizia o di Personale
inerente all'istituzione o servizio di cui sopra (ospedali, banche, terme,
chiese, stazioni, ecc.).
Le premesse di cui sopra formano parte
integrante del presente contratto.
Art. 1 - Assunzione
I generici dovranno essere regolarmente
assunti tramite l'Ufficio di Collocamento, secondo le norme di legge in vigore
per il collocamento dello spettacolo.
All'atto dell'assunzione saranno comunicati
al generico i termini dell'accordo da cui dovrà risultare:
a) la data di assunzione;
b) la qualifica attribuita al lavoratore;
c) il numero delle giornate lavorative;
d) la retribuzione stabilita;
e) eventuali altre pattuizioni che non potranno
peraltro derogare da quanto previsto dal presente contratto di lavoro.
Resta inteso che nel caso di scene girate
fuori dalla Provincia di Roma, la produzione potrà rivolgere le sue richieste
ai competenti Uffici di collocamento di zona, o in mancanza agli Uffici di collocamento
ordinari locali.
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Art. 2 - Documenti
All'atto dell'assunzione il generico deve
presentare:
1) la carta d'identità o altro documento
equivalente;
2) il tagliando dell'Ufficio Speciale
Collocamento Lavoratori Spettacolo, fino a quando non verrà ripristinato
l'obbligo del libretto di lavoro per i lavoratori dello spettacolo;
3) i documenti assistenziali e previdenziali
obbligatori per legge (libretto personale ENPALS; ecc., esclusi i lavoratori di
prima assunzione nel settore dello spettacolo);
4) lo stato di famiglia per i lavoratori capo
famiglia agli effetti degli assegni familiari;
5) certificato di attribuzione del Codice
Fiscale;
6) altri documenti richiesti da eventuali
successive disposizioni contrattuali o di legge.
E' in facoltà dell'impresa di richiedere il
certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'impresa dovrà rilasciare ricevuta dei documenti
che trattiene.
Il lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione la
sua residenza e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge od il
contratto prevedono determinati adempimenti da parte del datore di lavoro,
questi provvederà agli adempimenti stessi.
All'atto della cessazione del rapporto di
lavoro l'impresa deve restituire al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta,
tutti i documenti di sua spettanza e. particolarmente il libretto ENPALS
debitamente regolarizzato per quanto attiene agli adempimenti di competenza
dell'impresa.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si
fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 10 gennaio 1935, n. 112.
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Art. 3 - Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a
visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa prima
dell'assunzione.
Per i mutilati ed invalidi di guerra restano
ferme le disposizioni di legge in vigore.
Art. 4 - Natura dei contratti individuali
I rapporti individuali di lavoro disciplinati
dal presente contratto collettivo sono quelli a termine instaurati per le
riprese dei film.
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Art. 5 - Contratti individuali
Le pattuizioni dei contratti individuali non
possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle pattuizioni del
presente contatto.
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Art. 6 - Livelli retributivi
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente contratto i lavoratori generici sono classificati su un unico
livello retributivo.
Il trattamento economico dei lavoratori
generici è quello di cui alle tabelle allegate al presente contratto.
Per le prestazioni extra ove saranno
pronunziate battute di dialogo individuali (escluse frasi corali), competerà al
lavoratore generico un'indennità extra di £. 15.000, che non giocherà ne' ai
fini della forfetizzazione degli istituti normativi, ne' ai fini de