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1° gennaio 1997 - 26 settembre 2000 per la parte normativa
1° gennaio 1997 - 26 settembre 1998 per la parte economica

   CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
26 SETTEMBRE 1996
PER I GENERICI DIPENDENTI DA IMPRESE DI PRODUZIONE CINEAUDIOVISIVA
(rinnova il C.C.N.L. 7 maggio 1982)

Indice
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Visita medica
Art. 4 - Natura dei contratti individuali
Art. 5 - Contratti individuali
Art. 6 - Livelli retributivi
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo
Art. 9 - Gratifica natalizia
Art. 10 - forfettizzazione istituti normativi (trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, premio annuo, festività, T.F.R. e modalità di Pagamento.
Art. 11 - Festività
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Premio annuo
Art.14 - Mensa
Art. 15 - Rimborso spese trasporto e scelta
Art .16 - Mancata prestazione, forza maggiore, impossibilità sopravvenuta
Art. 17 - Indennità per abiti
Art 18 - Visita d'inventario
Art. 19 - Lavori fuori stabilimento
Art. 20 - Diarie
Art. 21 - Assegni per il nucleo familiare
Art. 22 - Modalità di pagamento della retribuzione
Art .23 - Infortuni sul lavoro
Art. 24 - Previdenze sociali
Art. 25 - Custodia indumenti
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
Art. 27 - Multe e sospensioni
Art. 28 - Licenziamento per mancanze.
Art. 29- T.F.R.
Art. 30- Cessazione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 31 - Reclami
Art. 32 - Relazioni sindacali
Art. 33 - Accordi Interconfederali
Art. 34 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 35 - Decorrenza e durata
Protocollo aggiuntivo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 GENNAIO 1962, N° 609 (Supplemento ordinario n.°1  alla GAZZETTA UFFICIALE n. 167 del 4/7/1962)
Accordo collettivo nazionale 31 ottobre 1951 relativo alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici.
Lettera dell'Unione Produttori alle Organizzazioni Sindacali
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LE COMPARSE
CINEMATOGRAFICHE
 
 

Addì 26 settembre 1996, in Roma, tra l'UNIONE NAZIONALE Produttori FILM dell'ANICA in persona del suo Presidente Gianni Massaro; con la partecipazione di una delegazione composta da: Maurizio Amati, Pietro Innocenzi e Monica Venturini con l'assistenza dell'Ufficio Sindacale della ANICA in persona del signor Giovanni Cardoni;
      e
la SLC-CGIL, in persona di …. la FIS-CISL in persona di , la UILSIC-UIL, in persona di

PREMESSO

che le Organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle aziende di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto;

- che in relazione a ciò' le parti assumono l'impegno di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità;
nel quadro di quanto sopra convenuto è stato raggiunto il seguente accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro che rinnova il C.C.N.L. 7 maggio 1982, da valere per i generici cinematografici addetti alla produzione cineaudiovisiva, che costituisce il rinnovo, con le modifiche convenute, del C.C.N.L. per i generici cinematografici del 7 maggio 1982, il cui testo rimane in vigore, laddove non espressamente modificato.

Le parti contraenti dichiarano superati e migliorati nel loro contenuto, sia per la parte economica che per la parte normativa dai successivi intervenuti rinnovi e dalla evoluzione economico-sociale intercorsa nel frattempo, i precedenti contratti collettivi, sia corporativi che post corporativi per i generici cinematografici, i capigruppo e le comparse, che pertanto sono da intendersi decaduti e non più applicabili.

Deve intendersi per generico cinematografico, colui che compare sulla scena quale elemento numerico complementare della scena senza interpretare un determinato personaggio o un preciso ruolo, inserito in modo appropriato nel contesto scenico in modo da consentire inquadrature ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute.

Egli diviene una componente caratterizzante di un quadro d'insieme, una Parte composita di un'azione scenica che presta la sua attenzione sui vari elementi diversificanti.

In tale spirito le Organizzazioni stipulanti, tenuto conto dell'evoluzione verificatasi nelle esigenze della produzione cinematografica, decidono di comune accordo che nella lavorazione di film saranno normalmente occupati solo lavoratori generici, fatta eccezione per il caso di prestazioni tipicamente individualizzate, secondo particolari esigenze sceniche o artistiche e cioè di figurazioni che vanno regolate come attori di piccoli ruoli, oppure comparse ove a tali particolari esigenze si accompagni la occasionalità.

Il presente contratto varrà esclusivamente per le persone ingaggiate quali generici dalle Produzioni cineaudiovisive, escludendosi a tale fine le prestazioni occasionali (comparse), casuali o promozionali, o l'impiego di reparti militari e di polizia o di Personale inerente all'istituzione o servizio di cui sopra (ospedali, banche, terme, chiese, stazioni, ecc.).

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente contratto.
 

Art. 1 - Assunzione

I generici dovranno essere regolarmente assunti tramite l'Ufficio di Collocamento, secondo le norme di legge in vigore per il collocamento dello spettacolo.

All'atto dell'assunzione saranno comunicati al generico i termini dell'accordo da cui dovrà risultare:

a) la data di assunzione;
b) la qualifica attribuita al lavoratore;
c) il numero delle giornate lavorative;
d) la retribuzione stabilita;
e) eventuali altre pattuizioni che non potranno peraltro derogare da quanto previsto dal presente contratto di lavoro.

Resta inteso che nel caso di scene girate fuori dalla Provincia di Roma, la produzione potrà rivolgere le sue richieste ai competenti Uffici di collocamento di zona, o in mancanza agli Uffici di collocamento ordinari locali.


Art. 2 - Documenti

All'atto dell'assunzione il generico deve presentare:

1) la carta d'identità o altro documento equivalente;
2) il tagliando dell'Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori Spettacolo, fino a quando non verrà ripristinato l'obbligo del libretto di lavoro per i lavoratori dello spettacolo;
3) i documenti assistenziali e previdenziali obbligatori per legge (libretto personale ENPALS; ecc., esclusi i lavoratori di prima assunzione nel settore dello spettacolo);
4) lo stato di famiglia per i lavoratori capo famiglia agli effetti degli assegni familiari;
5) certificato di attribuzione del Codice Fiscale;
6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge.

E' in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

L'impresa dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge od il contratto prevedono determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, questi provvederà agli adempimenti stessi.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'impresa deve restituire al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza e. particolarmente il libretto ENPALS debitamente regolarizzato per quanto attiene agli adempimenti di competenza dell'impresa.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 10 gennaio 1935, n. 112.

Art. 3 - Visita medica

Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa prima dell'assunzione.

Per i mutilati ed invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 4 - Natura dei contratti individuali

I rapporti individuali di lavoro disciplinati dal presente contratto collettivo sono quelli a termine instaurati per le riprese dei film.

Art. 5 - Contratti individuali

Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle pattuizioni del presente contatto.

Art. 6 - Livelli retributivi

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto i lavoratori generici sono classificati su un unico livello retributivo.

Il trattamento economico dei lavoratori generici è quello di cui alle tabelle allegate al presente contratto.

Per le prestazioni extra ove saranno pronunziate battute di dialogo individuali (escluse frasi corali), competerà al lavoratore generico un'indennità extra di £. 15.000, che non giocherà ne' ai fini della forfetizzazione degli istituti normativi, ne' ai fini de